DL Rilancio e regolarizzazione migranti
Vediamo nello specifico cosa prevede l’art 110 bis dello Schema del Decreto Legge “Rilancio”.
Una parte dell’articolo è dedicata ai “datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno”, operanti nei settori Agricoltura, Assistenza alla persona, Lavoro domestico, ai quali:
- è riconosciuta la possibilità di presentare istanza per realizzare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- è riconosciuta la possibilità di dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani e stranieri.
L’istanza di cui al p.to 1 e 2 deve indicare “la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro”, deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto Interministeriale di prossima uscita, presso INPS o Sportello Unico Immigrazione o Questura.
Inoltre, i datori che presentano la suddetta istanza, devono dimostrare di possedere una capacità reddituale minima oltre a documentazione comprovante la regolarità dell’attività svolta (da definire con il decreto Interministeriale di cui sopra), pagare un contributo forfettario di 160 eur a copertura degli oneri per l’istanza di cui al p.to 1 ovvero nella misura di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione di cui al p.to 2, pagare un secondo contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi sempre con decreto Interministeriale.
Le istanze non saranno ammesse se sussistono in capo al datore di lavoro negli ultimi 5 anni condanne penali di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento al lavoro, di occupazione illecita di clandestini, ovvero se il lavoratore straniero di cui si chiede la regolarizzazione rechi un provvedimento di espulsione, risulti segnalato in base ad accordi o convenzioni internazionali, risulti condannato anche con sentenza NON definitiva, costituisca una “minaccia” per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
L’articolo prevede poi la possibilità per i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono:
a) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
2) devono aver svolto attività di lavoro, nei 3 settori indicati (agricoltura, assistenza alla persona, lavoro domestico), antecedentemente al 31 ottobre 2019.
Il permesso “temporaneo” verrà poi convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se nel termine della durata del permesso stesso (quindi sei mesi), il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori richiamati.
Tale richiesta deve essere presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione inerente l’istanza avanzata dal datore per la realizzazione di un rapporto di lavoro (p.to 1) o l’emersione di lavoro irregolare (p.to 2) e a pagamento per di spesa di istruttoria di massimo 30 euro.
Successivamente verrà consegnata al cittadino straniero un’attestazione che consente all’interessato di: soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza; di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei 3 settori di attività; di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; di iscriversi al registro per il collocamento (cioè di disponibilità al lavoro) esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal Questore.